L’agevolazione Tremonti Ambiente, introdotta dalla Legge 388 del 23 dicembre 2000 e abrogata dall’articolo 23, comma 7 del D.L. 83/2012, consisteva in una detassazione sugli investimenti ambientali.
La mancanza di una specifica disciplina in merito alla cumulabilità dell’agevolazione con gli incentivi pubblici in relazione non solo al I e II Conto Energia, ma anche al III e IV, ha creato un rilevante vuoto normativo. In questo scenario il GSE e il MiSe hanno affermato che: l’agevolazione Tremonti Ambiente non è cumulabile con le tariffe incentivanti relative al III, IV e V conto energia.
Secondo la legge 388, i costi di acquisto sostenuti per gli investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale potevano essere dedotti dalla base imponibile oltre a quelli per l’avviamento degli impianti fotovoltaici.
Il “decreto crescita” (Dl 83/2012) ha abrogato questa deduzione, nonostante non abbia chiarito la questione della cumulabilità dell’agevolazione fiscale con altre misure incentivanti.
A tal riguardo l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, ha affermato che la Tremonti Ambiente deve ritenersi valida anche in presenza di altre agevolazioni salvo che ciò non sia contrario alle norme stabilite dalle stesse.
La cumulabilità dell’agevolazione viene espressa nei Decreti Ministeriali dei conti energia, procedura introdotta in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con il Decreto legislativo 387 del 2003. Meccanismo diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto un sistema di finanziamento per la produzione elettrica.
Nello specifico i diversi conti energia in relazione alla cumulabilità riportano quanto segue:
1° e 2° conto energia: la cumulabilità di misure incentivali nel settore fotovoltaico è consentita ad eccezione di casi specifici;
3° conto energia: il cumulo di misure premiali pubbliche per l’installazione nel settore fotovoltaico è vietato, ad eccezione di casi stabiliti dal decreto;
4° e 5° conto energia: il nuovo regime di cumulabilità previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede la compatibilità con gli incentivi applicabili agli impianti entrati in funzione dopo il 2013 delle detassazioni fiscali per investimenti ambientali.
Con riferimento a queste direttive il GSE si è espresso così nel comunicato stampa del 22 novembre 2017, in risposta agli interrogativi sulla possibilità di cumulo dei premi della Tremonti Ambienti con gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, giungendo alle seguenti conclusioni:
rispetto alle tariffe del I e II Conto Energia “è possibile beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti Ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento”;
“la detassazione di cui alla Tremonti Ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia”.
Ciò ha portato a conseguenze negative soprattutto per chi ha deciso di utilizzare la misura fiscale della detassazione, rischiando di subire la revoca degli incentivi.
Quali conseguenze per chi ha usufruito delle agevolazioni della Tremonti Ambiente?
Per le imprese che negli anni passati hanno usufruito delle agevolazioni della Tremonti Ambiente anche se prive di tale diritto, il GSE specifica nel comunicato stampa che per ricevere ancora le agevolazioni sancite dal III, IV e V conto energia è necessario che il proprietario di impianto rinunci al beneficio fiscale, facendolo presente all’Agenzia delle Entrate entro il 22 novembre del 2018. Va comunicata anche al GSE l’avvenuta richiesta e la rinuncia ai benefici fiscali.
Non viene menzionata invece dal GSE la possibilità di rimborso retroattiva: per le imprese che godono delle tariffe del I e del II Conto Energia e che a causa del vuoto normativo non hanno avuto la deduzione della “Tremonti Ambiente”, ma che vorrebbero averla retroattivamente, possono richiedere un rimborso per gli anni persi.
È necessario però che i soggetti interessati facciano un’istanza di rimborso oppure una dichiarazione integrativa presso l’Agenzia delle Entrate.
‘’tratto dall’ articolo pubblicato in data 26/07/18 Qualenergia ‘’